PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I beni immobili assegnati al patrimonio dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni, che prima dell'acquisizione al patrimonio del cessato partito nazionale fascista appartenevano ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà di questi ultimi, se ancora esistenti, ovvero nella proprietà degli enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro loro successori.
      2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto interessato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta documentata istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede all'accertamento dei requisiti e all'atto di trasferimento della proprietà entro i successivi tre mesi.
      3. Le controversie giudiziarie pendenti tra lo Stato e gli enti, istituzioni o associazioni di cui al comma 1, aventi ad oggetto la proprietà, la locazione e l'occupazione dei beni immobili ivi previsti, e le conseguenti domande risarcitorie e di indennizzo sono dichiarate estinte dal giudice competente, con la compensazione delle spese, a seguito del trasferimento di proprietà disciplinato dal comma 2.